Art. 3.
(Trattamento previdenziale, assistenziale ed assicurativo).

      1. Le spese sanitarie per ricoveri e cure presso infrastrutture ospedaliere all'estero del personale impiegato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), in assenza di convenzioni internazionali in materia, sono poste a carico dello Stato.
      2. Il personale impiegato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è assicurato, in caso di morte o di invalidità permanente, per tutta la durata della missione, compresi i viaggi di andata e di ritorno dall'Italia con l'impiego di qualsiasi mezzo di trasporto, e per tutti i rischi connessi all'impiego nelle zone di cui alla medesima lettera a), o comunque derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, elevando la misura della speciale elargizione ivi prevista di 51.646 euro.
      3. Al personale impiegato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), impossibilitato a prestare servizio perché

 

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in stato di cattività o disperso, continuano ad essere corrisposti, oltre allo stipendio e agli assegni e indennità a carattere fisso e continuativo, le indennità di cui all'articolo 2, nonché i benefìci di cui al presente articolo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.
      4. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), in caso di decesso per causa di servizio, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità per la medesima causa, si applicano le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. I trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 2 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla citata legge n. 308 del 1981, e successive modificazioni, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.
      5. A favore del personale militare impiegato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è riconosciuto, a decorrere dal giorno successivo al rientro nel territorio nazionale, un incremento non riassorbibile dello stipendio pari ad un ventiquattresimo del 2,50 per cento dello stipendio percepito per ogni mese di servizio prestato nelle zone di intervento di cui alla medesima lettera a).
      6. La legge 11 dicembre 1962, n. 1746, concernente l'estensione dei benefìci combattentistici al personale militare, in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento, è abrogata.
      7. Al personale delle Forze armate che esplica in campo internazionale fuori dal territorio nazionale attività di concorso in casi di pubblica calamità si applicano le
 

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disposizioni di cui all'articolo 2 e al presente articolo.
      8. Il servizio prestato, anche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonché quello prestato per conto dell'ONU in zone di intervento, è valutato per intero, ai soli fini pensionistici, come anzianità contributiva ed è computato negli aumenti dei periodi di servizio nei limiti massimi previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni.